25.03.04 – MOZIONE URGENTE N. 0626 – Concernente la garanzia di effettiva assistenza socio sanitaria in tutto il territorio regionale nei confronti dei minori sottoposti a decreto dell’autorità giudiziaria. – a firma dei Consiglieri: DANUVOLA, BISCARDINI, MONGUZZI, VIOTTO, MARANTELLI, BRAGAGLIO, BOSOGNI, FERRARI, BASSOLIIl Consiglio regionale della Lombardia Premesso che: - la legge quadro 328/2000 ha individuato i soggetti a cui rivolgere prioritariamente l’accesso ai servizi, tra cui i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria; - il criterio di territorialità, e dunque di residenzialità, è stato superato dal principio di universalità delle prestazioni a favore di tutte le persone in presenza di medesime condizioni; - il criterio di bisogno è il criterio fondamentale per essere ammesso alle prestazioni del sistema dei servizi di protezione sociale; Visto che - l’art. 30 della legge quadro 328/2000 ha abrogato con effetto immediato l’articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 riferito al cosiddetto istituto del domicilio di soccorso; - il comma 4 dell’art. 6 della legge 328/2000 individua nel comune di residenza l’ente che assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, - il D.P.C.M. 4 febbraio 2001, Atto di indirizzo e coordinamento in materia sociosanitaria, ha ripartito in percentuale la spesa tra enti locali e servizio sanitario per le prestazioni di sostegno alle famiglie di minori in situazione di disagio di disadattamento o di devianza , tra cui gli interventi per minori soggetti a provvedimenti penali, civili, amministrativi; - la tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare 1’ ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare, secondo l’art 354 del Codice civile al comune dove ha domicilio il minore; Considerato che - la l.r. 5 gennaio 2000 nr. i ha disciplinato le funzioni relative alla materia dei servizi alla persona definendo all’art. 4 comma 5 il profilo dei livelli dell’ integrazione socio assistenziale e socio sanitaria, anche nell’ambito materno - infantile e dell’età evolutiva; - il comma 81 dell’art. 4 della l.r. 1/2000 sancisce che gli oneri per le prestazioni socio assistenziali gravano sui comuni e che è a carico del comune la spesa in cui l’avente diritto alla prestazione è residente o è dimorante nel momento in cui la prestazione ha inizio; - il comma 82 dell’art. 4 della l.r. 1/2000 sancisce che gli utenti sono tenuti a concorrere alla copertura del costo dei servizi secondo le determinazioni dei comuni, i quali si rivalgono sui soggetti tenuti agli alimenti, ai sensi del codice civile, nel caso di insufficienza di reddito da parte dell’utente medesimo; - tra gli adempimenti regionali riferiti alla legge quadro 328/2000, il Piano Socio Sanitario Regionale 2002 — 2004 si è impegnato a definire i criteri per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni; Preso atto che - la circolare regionale n. 42 del 17 dicembre 2003 — Competenze in merito agli oneri per minori inseriti in strutture residenziali ed in affido familiare (BURL n. 3 del 12/01/2004) ribadisce che il Comune è titolare della funzione di tutela del minore e che gli oneri delle prestazioni socio assistenziali gravano sui comuni; - in Lombardia 1.334 Comuni su 1.546 hanno una popolazione entro i 20.000 abitanti, di cui ben 934 con una popolazione entro i 3.000 abitanti, con risorse finanziarie, strumentali e professionali spesso inadeguate a soddisfare un numero sempre più crescente di interventi a favore di minori e delle loro famiglie dietro prescrizioni dell’autorità giudiziaria minorile; Rilevato che la Giunta regionale con d.g.r. nr. 15452 del 5 dicembre 2003 ha ripartito le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, in applicazione della legge 328/32000, e della l.r. 23/1999 definendone obiettivi, priorità, modalità e ambiti di intervento, tra cui quelli destinati ai minori; IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE - a recepire le disposizioni di cui al DPCM 14 febbraio 2001 per quanto riguarda le prestazioni a carico del servizio sanitario nei confronti dei minori sottoposti a tutela con decreto dell’autorità giudiziaria, per i quali si rendono necessari interventi complessi di natura assistenziale e socio sanitaria, il cui costo non può gravare solo sugli enti locali o sugli utenti; - a garantire in ogni distretto socio sanitario le prestazioni nell’area minori, adolescenti e giovani al fine di affrontare in modo appropriato le ampie problematiche correlate a situazioni di maltrattamento, abuso, violenza e abbandono che necessariamente devono essere affrontate dai Comuni e dalle ASL assicurando continuità e connessione fra strategie di prevenzione, informazione, cura, riabilitazione e sostegno; - a definire un orientamento per l’applicazione della normativa riferita all’ISEE - D.lgs. 130 del 3 maggio 2000 - al fine di ridurre anche dopo l’avvio operativo dei Piani di Zona le forti differenze territoriali che si sono create per l’accesso alle prestazioni; - a modificare e a integrare la d.g.r. nr. 15452 del 5 dicembre 2003 con lo scopo di introdurre nuovi obiettivi strategici - anche trasversali tra le cosiddette leggi di settore - e nuovi criteri per assegnare le risorse prioritariamente ai progetti finalizzati a realizzare interventi in ambito sovrazonale a favore dei minori sottoposti a decreto dell’autorità giudiziaria; - a istituire, con le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali e della l.r. 23/99 uno specifico Fondo integrativo regionale a sostegno dei piccoli Comuni e dei Comuni in cui il fenomeno ha assunto particolari caratteristiche a causa di alto numero di famiglie multiproblematiche, forte flussi di immigrazione/emigrazione, minori e adolescenti sottoposti alle misure del DPR 448/88. |