26.07.02 - PROGETTO DI LEGGE N. 0257 - Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza che partecipano alla rete di protezione sociale della Lombardia. - a firma dei Consiglieri: Bassoli, Ferrari P., Biscardini, Monguzzi, Porcari, Tam, Benigni, Pizzetti, Viotto, Bisogni, Concordati, Bragaglio, Cipriano.
REGIONE LOMBARDIA VII LEGISLATURA ASSEGNATO IN DATA 31/07/02 Riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Di iniziativa dei consiglieri: RELAZIONE Il Progetto di Legge regionale di riordino delle II.PP.A.B., che si richiama alle disposizioni del Decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207, in applicazione all’art. 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328, ha come finalità quello di definire i profili giuridici e funzionali dei nuovi soggetti, pubblici o privati, che in base alla loro trasformazione parteciperanno alla realizzazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi negli ambiti delle prestazioni sociali, socio sanitarie ed educative. Riconoscendo che la disciplina del riordino delle II.PP.A.B. esistenti sul territorio della Lombardia è ricompresa nelle competenze legislative regionali, il PDL si ispira comunque al decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 e ai principi generali della legge 328/2000 che innova il sistema di welfare, attraverso una corretta interpretazione del principio della sussidiarietà. Per realizzare il sistema integrato dei servizi e degli interventi negli ambiti delle prestazioni sociali, socio sanitarie ed educative è opportuno articolare il sistema di welfare regionale promuovendo e valorizzando tutti gli attori sociali presenti sul livello territoriale più basso e più vicino ai bisogni della popolazione, ovvero realizzando un sistema di welfare locale che vede negli enti locali, in particolare nei comuni, i soggetti titolari delle competenze amministrative di indirizzo politico, di programmazione e progettazione della rete dei servizi e, contestualmente, i garanti nei confronti dei propri cittadini delle prestazioni erogate da altri soggetti, ovvero da soggetti privati accreditati e convenzionati. E’ infatti proprio sulla base del principio di sussidiarietà, di cui all’art. 118 della Costituzione, che riconosce agli enti locali la titolarità della generalità delle funzioni amministrative, nonché le competenze relative alla programmazione, realizzazione e gestione della rete dei servizi alla persona e alla comunità, secondo quanto già definito con l’art. 4 della stessa legge regionale 10 gennaio 2000 n. 1, l’articolo 7 del presente PDL ritiene fondamentale il concorso e il coinvolgimento dei Comuni nella fase istruttoria di indagine finalizzata a conoscere e a valutare l’impatto della trasformazione delle II.PP.A.B in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro (Associazioni o Fondazioni) o in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona in relazione alle caratteristiche del territorio e ai bisogni della popolazione. Il PDL esalta, pertanto, il ruolo delle autonomie locali e il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale che riconosce ai Comuni e anche alle II.PP.A.B,., una volta trasformate un ruolo decisivo nella costruzione e nella gestione dell’intero sistema integrato dei servizi. Una corretta interpretazione del principio di sussidiarietà, ponderato alla luce della riscrittura del titolo V della Costituzione, dà senso all’art. 9 del PDL, riferito agli organi di governo delle Aziende attraverso una composizione del Consiglio di Amministrazione delle Aziende Pubbliche dei Servizi alla Persona che riconosce negli enti locali e nei soggetti pubblici e privati le istituzioni più prossime al territorio di riferimento, in grado di rappresentarne, custodirne e garantirne gli interessi della popolazione. Infatti è nel rapporto dialettico tra Comuni ed II.PP.A.B. trasformate che si realizza il bene della comunità, quando i nuovi soggetti, nell’ambito della loro autonomia istituzionale e statutaria, realizzando i propri scopi istituzionali, i quali derivano dagli interessi originari dei fondatori, sono in armonia con gli indirizzi e gli obiettivi definiti a livello locale dal sistema integrato di interventi e servizi che corrispondono alle necessità delle comunità locali. Un sistema integrato che necessariamente si sta dotando di strumenti di programmazione e pianificazione a livello distrettuale con i Piani di Zona, affidati alla responsabilità dei Comuni associati, e costruiti con la partecipazione di tutti gli attori sociali presenti sul territorio, tra cui le II.PP.A.B, le quali potranno scegliere, nel rispetto della legge, di trasformarsi in Aziende Pubbliche di Servizi o di depubblicizzarsi assumendo il profilo giuridico privato di Fondazioni o Associazioni non a scopo di lucro. Pertanto, sia per la costruzione del sistema di welfare locale sia per garantire la migliore applicazione del principio di sussidiarietà che questo PDL riconosce proprio nelle autonomie locali, in particolare nel Comune, l’unico ente territoriale di riferimento per le vecchie II.PP.A.B e per i nuovi soggetti che nasceranno dalla loro trasformazione. TITOLO I Art. 1 Finalità TITOLO II Titolo III Art. 21 Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato. Titolo IV Art. 24 Informazione e qualità dei servizi Art. 27 Controlli sulle Aziende TITOLO I Art. 1 - Finalità 1 - La presente legge disciplina il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (di seguito denominate II.PP.A.B), di cui alla legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni e integrazioni, presenti sul territorio regionale che partecipano con proprie risorse al sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi, attraverso la trasformazione delle stesse in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona o in Associazioni e Fondazioni di diritto privato con il vincolo del rispetto dello statuto. 2 – La disciplina di riordino delle II.PP.A.B attiene ai principi del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 “Riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, a norma dell’art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328”, in particolare per quanto concerne: la determinazione di trasformazione in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona o in Associazioni e Fondazioni di diritto privato; Art. 2 - Partecipazione alla rete dei servizi alla persona e alla comunità 1 – Nel rispetto del principio di sussidiarietà come espresso dall’art. 118 della Costituzione che riconosce agli enti locali e ad altri soggetti territorialmente significativi la piena rappresentanza degli interessi della comunità, e conformemente ai principi generali della legislazione nazionale e regionale in materia di servizi alla persona e alla comunità, i nuovi soggetti giuridici pubblici e privati (di seguito denominati Istituzioni), derivanti dalla trasformazione, che operano prevalentemente nel campo sociale, socio sanitario ed educativo, anche mediante il finanziamento di attività e interventi realizzati da altri Istituzioni con le rendite derivanti dalla gestione del loro patrimonio, sono inseriti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali. 2 – Le Istituzioni conservano i diritti e gli obblighi anteriori al riordino e subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle II.PP.A.B. da cui derivano. 3 - In attuazione del principio di sussidiarietà le Istituzioni concorrono, nel rispetto della loro autonomia statutaria, patrimoniale, gestionale e tecnica, alla promozione e allo sviluppo delle attività sociali, socio-sanitarie ed educative che si realizzano sul territorio regionale. 4 - Le Istituzioni, anche tramite le loro associazioni di rappresentanza, partecipano alla programmazione sociale, socio – sanitaria ed educativa a livello locale e regionale, in conformità agli adempimenti di legge per la predisposizione dei Piani Sociali di Zona e dei Piani Attuativi Locali. 5- Le II.PP.A.B riordinate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, nell’ambito della loro autonomia istituzionale e statutaria, realizzano i propri scopi istituzionali in armonia con gli indirizzi e gli obiettivi definiti a livello locale dal sistema integrato di interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi che corrispondono alle necessità delle comunità locali. Art. 3 - Trasformazioni delle II.PP.A.B. 1 - Le II.PP.A.B. sono tenute a trasformarsi, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico, o in persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro. 2 b - L’istanza di depubblicizzazione nei confronti della Regione Lombardia è accompagnata dagli atti deliberativi assunti dal consiglio di amministrazione dell’ente, dalla copia degli atti istitutivi e da altra idonea documentazione che giustifichi il possesso dei requisiti di legge, dandone contestuale comunicazione al Comune in cui l’ente ha la sede legale e alla Conferenza dei Sindaci nel caso l’attività dell’ente si declini in ambito distrettuale. c – Il Comune in cui l’ente ha la sede legale, o la Conferenza dei Sindaci nel caso l’attività dell’ente si declini in ambito distrettuale, esprime entro 30 giorni dalla comunicazione parere motivato sull’istanza di depubblicizzazione. d- Nel caso di parere negativo da parte dell’ente locale la Regione Lombardia interrompe la procedura di depubblicizzazione e dispone l’assunzione di una procedura di concertazione che consenta all’ente locale di partecipare in maniera attiva alla eventuale determinazione del processo di privatizzazione. 3 – Le II.PP.A.B. che intendono conservare la personalità giuridica di diritto pubblico, trasformandosi in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, deliberano l’adeguamento dello statuto secondo le disposizioni della presente legge, trasmettendo gli atti agli organismi regionali e contestualmente al Comune in cui l’ente ha la sede legale, o alla Conferenza dei Sindaci nel caso l’attività dell’ente si declini in ambito distrettuale, che esprime entro 30 giorni dalla comunicazione parere motivato. 4 – Le II.PP.A.B. che gestiscono prevalentemente servizi complessi ed erogano direttamente prestazioni nell’ambito sociale, socio-sanitario ed educativo possono trasformarsi in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, in particolare quando la loro presenza sul territorio è significativa e riveste un profilo di alto interesse per la popolazione. 5 – In sede di prima applicazione, gli atti di riordino delle II.PP.A.B. sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull’incremento del valore immobili e relativa imposta sostitutiva, ai sensi dell’art. 4 , comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207. Art. 4 - Intervento sostitutivo 1 b - Il commissario ha il compito, entro 6 mesi dalla nomina, di adottare i provvedimenti di trasformazione delle stesse in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona o in persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro. c - Il commissario adotta il provvedimento di trasformazione nel rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e dalle tavole di fondazione, assumendo i pareri e le volontà delle amministrazioni locali ove risiedono legalmente e operano le II.PP.A.B. d - Il commissario, durante la fase istruttoria, ha il compito di verificare: l’esistenza di un consiglio di amministrazione validamente insediato; 2 – Il commissario provvede alla trasformazione delle II.PP.A.B. in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, disciplinate dal codice civile, solo nei seguenti casi: dimensione strutturali e funzionali inadeguate rispetto alle caratteristiche e ai bisogni del territorio, nonché alla tipologia della rete dei servizi, che non giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico; 3 – Il commissario, accolti i pareri delle amministrazioni locali, valuta la eventuale sussistenza delle condizioni previste per la fusione con altre istituzioni presenti sul territorio o per la procedura di estinzione, prevedendo un piano per la destinazione del patrimonio. Art. 5 - Fusione delle II.PP.A.B. 1 - Le II.PP.A.B. hanno la facoltà di procedere, contestualmente al provvedimento di trasformazione, all’atto di fusione mediante l’incorporazione o la creazione di una nuova persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro o in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona. 2- Gli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. interessate al procedimento di fusione predispongono un piano di fattibilità conforme ai principi di efficienza, efficacia, economicità e di trasparenza, da trasmettere agli organismi regionali e al Comune in cui i soggetti hanno la sede legale e alla Conferenza dei Sindaci nel caso l’attività dei soggetti candidati alla fusione si declini in ambito distrettuale. 3 – L’accettazione della procedura di fusione interrompe i provvedimenti relativi all’estinzione di cui al successivo art. 6. e, comunque, la procedura di estinzione non si applica agli enti intenzionati alla fusione. 4 - La Regione può concedere contributi economici per incentivare le fusioni finalizzate alla trasformazione in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona. 5 - Gli atti di fusione sono esenti da imposte e tasse di competenza regionale e comunale. Art. 6 - Estinzione delle II.PP.A.B. 1. - Le II.PP.A.B possono essere estinte nei seguenti casi: quando risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; 2. b- La proposta di estinzione può essere promossa dal Comune in cui l’ente ha la sede legale e dalla Conferenza dei Sindaci nel caso l’attività si declini in ambito distrettuale, dandone contestuale comunicazione agli organismi regionali. c- La proposta di estinzione può essere promossa dagli organismi regionali quando assolvono alla funzione di vigilanza e controllo, nonché dal Commissario secondo quanto previsto dall’art. 4 della presente legge. 3. La regione ha l’obbligo di esprimere il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della proposta quando è formulata dall’organo di amministrazione dell’ ente o dalle amministrazioni comunali che ne hanno interesse; trascorso tale termine senza che la Regione si sia espressa il parere si intende reso in senso favorevole, a meno che uno dei due soggetti non esprima la contrarietà alla procedura di estinzione. 5–Le procedure di estinzione devono comunque concludersi entro un anno dall’approvazione della presente legge. 6- La Giunta regionale determina la destinazione del patrimonio nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore di altre Istituzioni del territorio o dei comuni territorialmente competenti allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali. 7- Le II.PP.A.B che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo non sono sottoposte alla procedura di estinzione se provvedono a concludere le procedure di fusione di cui all’art. 5 finalizzate alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro o in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona. Art. 7 - Rapporti con il territorio 1. - Sulla base del principio di sussidiarietà, di cui all’art. 118 della Costituzione, che riconosce agli enti locali la titolarità della generalità delle funzioni amministrative, nonchè le competenze relative alla programmazione, realizzazione e gestione della rete dei servizi alla persona e alla comunità, di cui all’art. 4 della legge regionale 10 gennaio 2000 n. 1, la Regione definisce con apposito regolamento, da emanare entro trenta giorni dall’approvazione della presente legge, il concorso e il coinvolgimento dei Comuni nel processo di indagine e di valutazione della trasformazione delle II.PP.A.B in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro o in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona in relazione alle caratteristiche del territorio e ai bisogni della popolazione. 2. – I compiti di cui al precedente comma sono esercitati nell’ ambito territoriale riferito al modello organizzativo e logistico dei distretti socio-sanitari. TITOLO II Art. 8 - Autonomia 1 - Le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (di seguito denominate Aziende) partecipano alla promozione, realizzazione e gestione della rete integrata dei servizi nell’ambito sociale, socio-sanitario ed educativo, in particolare quando la loro presenza sul territorio riveste un profilo di alto interesse per la popolazione. 2 – Le Aziende hanno personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e operano con criteri imprenditoriali. Esse informano la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto del pareggio di bilancio. 3 - Alle Aziende si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione, che sono in capo al Presidente e al Consiglio di Amministrazione, dai poteri di gestione, che sono in capo al Direttore e alla struttura burocratica. Gli statuti disciplinano le modalità di elezione o di nomina degli organi di governo e di direzione e i loro poteri, nel rispetto della presente legge. 4 – Le Aziende hanno la facoltà di porre in essere tutti gli atti e i negozi giuridici, anche di diritto privato, finalizzati a perseguire i propri scopi istituzionali, di cui alle tavole di fondazione degli enti e degli statuti originari, e ad assolvere gli impegni assunti in sede di programmazione locale e regionale per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi. 5- Le Aziende possono costituire e partecipare a società di diritto privato senza scopo di lucro al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali, nonché di provvedere alla gestione e manutenzione del proprio patrimonio. 6 – Alle Aziende si applica, come sancito dall’art. 4 comma 7 del d.lgs. 207/2000, la disciplina delle erogazioni liberali relativa alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Art. 9 - Gli Statuti 1 - Le aziende adottano un proprio statuto che, conformemente ai principi generali della presente legge e di norma nel rispetto delle disposizioni originarie dei soggetti fondatori, definisce: le norme fondamentali per perseguire gli scopi istituzionali, le attività e l’organizzazione dell’ente: 2 - Gli statuti sono inviati agli organi regionali competenti, che li approvano nel termine e con le modalità previste dalla legge regionale. Successive modifiche degli statuti sono sottoposte alla stessa procedura. Art. 10 - Organi di governo Sono Organi di governo delle Aziende : il Presidente; Lo statuto di cui al precedente art. 9 comma 1 f), nel rispetto della presente legge e del regolamento di attuazione, definisce le funzioni, le competenze e la durata in carico degli Organi di governo, nonchè le modalità di nomina del Presidente e del vicepresidente. Art. 11 - Il Presidente 1 - Il Presidente è il legale rappresentante dell’ente e lo rappresenta in giudizio, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione. Le funzioni del Presidente sono definite dallo Statuto, nel rispetto delle disposizioni della presente legge. 2 - Il Presidente viene eletto in seno al Consiglio di Amministrazione. E’ sostituito dal Vice presidente nei casi di assenza e di impedimento temporaneo. 3 – Nel caso di dimissioni o di revoca del Presidente il vice – presidente ne assume i poteri fino alla elezione del Presidente,che deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalle dimissioni. 4. -Il Presidente rimane in carica per non più di due mandati consecutivi. Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione 1- Il principio che informa la composizione del Consiglio di Amministrazione delle Aziende è quello che riconosce negli enti locali e nei soggetti pubblici e privati le istituzioni più prossime al territorio di riferimento, in grado di rappresentarne, custodirne e garantirne gli interessi della popolazione. 2- Nel rispetto dei principi generali e dei compiti assegnati alle Aziende, quali soggetti erogatori qualificati di prestazioni riferite al sistema integrato di interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi, dovranno essere garantiti gli interessi originari dei fondatori come meglio definiti dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle II.PP.A.B. 3 - Il Consiglio di amministrazione delle Aziende derivanti dalle II.PP.A.B. appartenenti alla classe prima, secondo la classificazione operata ai sensi dell’art. 4, comma 42, della legge regionale 1/2000 è composto da sette membri, così nominati: tre amministratori nominati dai fondatori o dai loro discendenti, ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori; 4 - Il Consiglio di amministrazione delle Aziende derivanti dalle II.PP.A.B. appartenenti alla classe seconda , secondo la classificazione operata ai sensi dell’art. 4, comma 42, della legge regionale 1/2000 è composto da cinque membri, così nominati: a)due amministratori nominati dai fondatori o dai loro discendenti, ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori; b) due amministratori nominati dal Comune in cui l’ente ha la sede legale o dalla Conferenza dei Sindaci nel caso l’attività dell’ente si declini in ambito distrettuale; c) un amministratore nominato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente per materia; 5 – Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo Statuto, in particolare: a) l’elezione del Presidente; b) la nomina del Direttore; c) la definizione di obiettivi, priorità, piani e programmi per l’azione amministrativa e la gestione, in armonia con la programmazione locale e distrettuale del sistema integrato dei servizi; d) l’individuazione e assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico – finanziarie agli Organi di Direzione per il perseguimento dei fini istituzionali; e) l’approvazione dei bilanci; g) l’adozione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni. 6 – La carica di consigliere è incompatibile secondo i casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui al Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, nonché con la carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo e di amministratore regionale e provinciale, di sindaco e di assessore comunale, di presidente e di assessore di comunità montane e degli organi di rappresentanza delle Unioni dei Comuni. 7 – Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché i membri del collegio dei Revisori dei Conti, che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma decadono dalla carica qualora, previa contestazione, entro 30 giorni non rimuovano la causa di incompatibilità ovvero non formulino adeguate controdeduzioni che la facciano ritenere insussistente. 8 - La sussistenza dei casi di incandidabilità e di ineleggibilità rende comunque nulla qualsiasi carica. 9 – In caso di dimissioni i membri sono surrogati dagli Enti o dai soggetti preposti alla nomina del Consiglio di Amministrazione. Art.13 - Revisori dei conti 1 -Le Aziende, in relazione alle proprie dimensioni, si dotano di un organo di revisione contabile che può avere composizione monocratica o collegiale. 2- Lo Statuto dell'Azienda ne determina la composizione, la durata in carica e le modalità di nomina.
1 - E’ istituita la Conferenza dei Presidenti delle Aziende dei servizi alla persona, la cui composizione e le modalità di elezione o di nomina sono rinviate all’emanazione di un decreto del Presidente della Giunta Regionale. 2 - La Conferenza ha lo scopo di monitorare per un biennio, con l’apporto di una agenzia di valutazione, l’attuazione e l’impatto del processo di riordino concernente la trasformazione delle II.PP.A.B. in Aziende. Art. 15 - Il Direttore 1 - Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dall’insediamento del Consiglio stesso e rimane in carica fino alla data di rinnovo del Consiglio di Amministrazione e, comunque in regime di prorogatio, fino alla data di insediamento del nuovo Direttore. 2- Il rapporto di lavoro del direttore è regolato con un contratto di diritto privato, eventualmente rinnovabile. Il trattamento economico è disciplinato dal regolamento di organizzazione dell’Azienda, sulla base dei criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione. 4 - Il direttore attua ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi riferiti agli indirizzi programmatici del Consiglio di Amministrazione, nonché della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Azienda. 5- Al Direttore è affidata l’organizzazione della struttura organizzativa dell’azienda e la gestione del personale, inclusi i rapporti con gli organismi sindacali. Egli nomina le altre figure dirigenziali, attribuendone i compiti nei termini previsti dal regolamento di organizzazione. 6 – In caso di risultato negativo relativo alla gestione e al perseguimento degli obiettivi programmatici o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che possano pregiudicare l’attività dell’Azienda, ovvero per colpa grave, il Consiglio di Amministrazione, attraverso l’utilizzo degli strumenti di valutazione di cui all’art. 17 può recedere dal contratto di lavoro secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi. 7- La funzione di Direttore è incompatibile con l’esistenza di rapporti di collaborazione, anche in regime convenzionale, con la stessa azienda, ovvero in presenza di contenziosi. 8 – Le incompatibilità di cui alla comma precedente devono essere rimosse, pena la decadenza, entro trenta giorni dalla nomina. Le disposizioni del presente comma si applicano qualora le cause di incompatibilità dovessero intervenire successivamente alla nomina. Art. 16 - Personale 1 - Le Aziende subentrano nei diritti e nelle obbligazioni relativi a tutti i rapporti di lavoro in essere col personale dipendente a tempo determinato o indeterminato, ovvero con il personale a qualsiasi titolo incaricato, delle II.PP.A.B. 2 – Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende ha natura privatistica ed è disciplinato previa istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al titolo III del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. 3 - I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono determinati dal regolamento di organizzazione dell’Azienda, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi, adottando il metodo della programmazione delle assunzioni secondo quanto previsto dall’articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e assicurando idonee procedure selettive e pubblicizzate. 4 - Gli statuti debbono garantire l’applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro, di cui all’articolo 9 comma f) della presente legge. Art. 17 - Strumenti di verifica e di valutazione delle attività 1. Le aziende, nell’ambito della loro autonomia, si dotano degli strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza, di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 2. Le aziende, se previsto dallo statuto, possono istituire un apposito organo di valutazione, ovvero affidare i compiti di verifica e di valutazione dell’opera della dirigenza e del controllo strategico anche a società specializzate. Art. 18 - Fusioni tra Aziende Pubbliche dei Servizi alla Persona 1. La regione, al fine di incentivare e potenziare il sistema dei servizi alla persona e alla comunità attraverso adeguate e appropriate forme aziendali, stabilisce, nell’ambito dei livelli territoriali ottimali individuati con i Piani di Zona e di concerto con le Conferenze dei Sindaci, i criteri per la corresponsione di contributi ed incentivi alle fusioni di più Aziende. 2. Allo scopo di favorire il processo di riorganizzazione, la regione istituisce forme di incentivazione iscrivendo nel proprio bilancio un apposito fondo a cui destinare una quota delle risorse per l’attuazione della presente legge. 3. In caso di fusione, lo statuto dell’azienda che da essa deriva prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi e dell’ambito territoriale di riferimento. 4. Lo statuto dell’azienda derivante dalla fusione prevede che una parte degli amministratori sono nominati dagli enti locali sui quali l’azienda insiste. 5. Le fusioni, gli accorpamenti, le trasformazioni e l’estinzione delle aziende pubbliche di servizio alla persona sono soggetti ai controlli stabiliti ai sensi della presente legge. Art. 19 - Patrimonio 1. Il patrimonio delle Aziende è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità. 2. All’atto della trasformazione le Aziende provvedono a redigere un nuovo inventario dei beni immobili e mobili, da trasmettere alla Regione e al Comune o alla Conferenza dei sindaci. 3. I beni mobili e immobili che le Aziende destinano al sistema integrato dei servizi alla persona e alla comunità costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetto alla disciplina dell’articolo 828, secondo comma, del codice civile. Il vincolo dell’indisponibilità dei beni va a gravare: a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione; b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili. I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile. Le operazioni previste dal presente comma sono documentate con le annotazioni previste dalle disposizioni vigenti. 4. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono trasmessi alla Regione, la quale può richiedere chiarimenti –limitatamente ai casi in cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi- entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, decorso inutilmente il quale gli atti acquistano efficacia. Ove la Regione chieda chiarimenti, il termine di sospensione dell’efficacia degli atti è prorogato fino al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui le aziende li hanno forniti. Gli atti non acquistano efficacia ove la regione vi si opponga in quanto l’atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell’azienda. In tal caso la Regione adotta provvedimento motivato entro il termine predetto. 5. I trasferimenti di beni a favore delle Aziende da parte dello Stato e di altri enti pubblici, in virtù di leggi e provvedimenti amministrativi, sono esenti da ogni onere relativo a imposte e tasse, ove i beni siano destinati all’espletamento di pubblici servizi. 6 - Le Aziende utilizzano il proprio patrimonio per il perseguimento dei fini istituzionali, in armonia con gli indirizzi e gli obiettivi definiti a livello locale dal sistema integrato di interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi che corrispondono alle necessità delle comunità locali. Art. 20 - Bilancio e contabilità 1. La gestione economico - finanziaria e patrimoniale delle Aziende si informa al principio del pareggio di bilancio e , ai sensi del codice civile, prevede: a) l’adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all’esercizio successivo; b) le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio; c) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati; d) l’obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità; e) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti. 2. Alle Aziende si applica l’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. 3. La Regione, al fine di conferire uniforme struttura ai bilanci e ai conti economici definisce con proprio regolamento da adottarsi entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge il sistema di contabilità delle Aziende, predisponendo lo schema di bilancio annuale e pluriennale e di bilancio consuntivo di esercizio. Titolo III - Persone giuridiche di diritto privato. Art. 21 - Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato. 1. Le II.PP.A.B, secondo le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207, che sono escluse dalla possibilità di trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, provvedono alla loro trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nel termine di due anni dall’entrata in vigore della presente legge. La trasformazione si attua nel rispetto delle originarie finalità statutarie. 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Regione nomina un commissario che provvede alla trasformazione con le stesse modalità e con gli stessi compiti di cui all’art. 4 della presente legge. 3. Le associazioni e le fondazioni di cui al comma 1 sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica. 4. La Regione, quale autorità governativa competente, esercita il controllo e la vigilanza ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile. 5. Ai procedimenti per l’acquisizione della personalità giuridica di diritto privato da parte delle istituzioni, dopo l’esaurimento dei procedimenti di accertamento delle caratteristiche che consentono la trasformazione, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Alla domanda di registrazione vanno allegati l’atto costitutivo o istitutivo della istituzione e la deliberazione di trasformazione contenente lo Statuto del nuovo ente. Art. 22 - Revisione statutaria 1. La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori, avviene mediante deliberazione assunta dall’organo competente, nella forma di atto pubblico contenente lo statuto, che può disciplinare anche: a) le modalità di impiego delle risorse anche a finalità di conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio; b) la possibilità del mantenimento, della nomina pubblica dei componenti degli organi di amministrazione già prevista dagli statuti, esclusa comunque ogni rappresentanza; c) la possibilità, per le fondazioni, che il consiglio di amministrazione, che deve comunque comprendere le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, possa essere integrato da componenti designati da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie; d) la possibilità, per le associazioni, di mantenere tra i membri del Consiglio di Amministrazione le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, a condizione che la maggioranza degli amministratori sia nominata dall’assemblea dei soci, in ossequio al principio di democraticità. 2. Nello statuto sono altresì indicati i beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e sono individuate maggioranze qualificate per l’adozione delle delibere concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell’acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità. 3. Lo statuto può prevedere che la gestione del patrimonio sia attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell’ente. Art. 23 - Patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato 1. Il patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato è costituito dal patrimonio esistente all’atto della trasformazione delle II.PP.A.B. Ciascuna istituzione, all’atto della trasformazione, è tenuta a provvedere alla redazione dell’inventario, assicurando che sia conferita distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione per la realizzazione degli scopi istituzionali. 2 - Le Fondazioni o Associazioni utilizzano il patrimonio per il perseguimento dei fini istituzionali, in armonia con gli indirizzi e gli obiettivi definiti a livello locale dal sistema integrato di interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi che corrispondono alle necessità delle comunità locali. 3 - Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche private originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati alle Regioni, che ove ritengano la deliberazione in contrasto con l’atto costitutivo o lo statuto, la inviano al pubblico ministero per l’esercizio dell’azione di cui all’articolo 23 del codice civile. Titolo IV Art. 24 - Informazione e qualità dei servizi 1 - Le Aziende Pubbliche ai Servizi alla Persona, nonché le Fondazioni e le Associazioni di diritto privato, che partecipano al sistema integrato dei servizi operando prevalentemente nel campo sociale, socio sanitario ed educativo, sono tenute ad informare gli utenti e i loro familiari rispetto ai criteri di accesso e di selezione alle prestazioni, a garantire un controllo sulla qualità delle stesse e ad assicurare la tutela degli utenti. 2- Le Aziende e le Fondazioni e le Associazioni di diritto privato, allorché le proprie strutture di servizio siano state accreditate, si dotano di un sistema interno o esterno di valutazione con il fine di migliorare la qualità delle prestazioni. Art. 25 - Carta dei servizi Le Aziende e le Fondazioni e le Associazioni di diritto privato, allorché le proprie strutture di servizio siano state accreditate, che partecipano al sistema integrato dei servizi entro 12 mesi dal processo di trasformazione di cui alla presente legge adottano una Carta dei Servizi al fine di garantire ai tutti i cittadini i principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia, secondo quanto disposto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, nonché un protocollo di accoglienza dandone adeguata pubblicità agli utenti. Art. 26 - URP Le Aziende Pubbliche ai Servizi alla Persona entro 12 mesi dal processo di trasformazione di cui alla presente legge istituiscono l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Titolo V Art. 27 - Controlli sulle Aziende 1 - Nel rispetto del principio di sussidiarietà come espresso dall’art. 118 della Costituzione che riconosce agli enti locali la piena rappresentanza degli interessi della comunità, e conformemente ai principi generali della legislazione nazionale e regionale in materia di servizi alla persona e alla comunità, i Comuni esercitano il controllo sulle Aziende al fine di verificare e di garantire la realizzazione degli obiettivi definiti a livello locale dal sistema integrato di interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi che corrispondono alle necessità delle comunità locali. 2 – Il Comune in cui l’Azienda ha la sede legale o la Conferenza dei Sindaci nel caso l’attività dell’azienda, o delle aziende si declini in ambito distrettuale, effettua una verifica almeno annuale, avvalendosi di una propria specifica struttura tecnica operativa, che ha la facoltà di effettuare ispezioni e richiedere atti e documenti alle aziende. 3 – Le Aziende, almeno annualmente, informano della propria attività il Comune o la Conferenza dei Sindaci, trasmettendo i bilanci, la relazione morale e i report tecnici relativi al perseguimento degli indirizzi programmatici. 4 – Nel caso di gravi inadempienze contrattuali, disservizi nell’erogazione delle prestazioni, scostamenti significativi dalle previsioni programmatiche, perdite di gestione il Comune o la Conferenza dei Sindaci formulano proposte per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell’azienda. 5 – Nel caso sia impossibile procedere ai sensi del comma precedente il Comune o la Conferenza dei Sindaci informano la Regione che provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, a nominare un commissario straordinario che assume i poteri del Consiglio di Amministrazione, con il compito di mettere in atto i necessari correttivi e, nel caso, avviare le procedure per l’elezione dei nuovi Organi dell’azienda.
La Regione interviene con poteri sostitutivi, nominando un commissario straordinario, nei casi di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, di gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale delle aziende, nonché di irregolare costituzione dell’organo di governo.
Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i principi Costituzionali del diritto alla cura e all’assistenza e con le disposizioni della presente legge.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: |