10.09.02 - MOZIONE URGENTE N. 0326 - concernente la certa interpretazione della legge di regolarizzazione di colf e badanti - a firma dei Consiglieri: DANUVOLA, BASSOLI, PORCARI. MONGUZZI, BISCARDINI, BONFANTI.
Il Consiglio regionale della Lombardia Premesso che la Legge 189/2002 riguardante la regolarizzazione di colf e badanti prevede, all’articolo 33, c.1 l’emersione dal lavoro irregolare di personale di origine extracomunitaria da occupare per attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare; che la domanda delle famiglie di emersione dal lavoro irregolare da parte deve essere presentata entro due mesi dall’entrata in vigore della legge in oggetto (11 novembre 2002); che sempre all’articolo 33 comnia 1 si prevede che queste lavoratrici e lavoratori debbano essere occupati nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge; che all’articolo 33 comma 3 la legge stabilisce il pagamento di un contributo forfetario pari all’importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, stabilito in 290 euro. Considerato: che sull’articolo 33 della legge in oggetto emergono dubbi interpretativi che provocano confusione e incertezza nei cittadini e nelle famiglie che stanno effettuando la regolarizzazione di cittadini extracomunitari; che lo stesso lavoratore può avere diversi rapporti di lavoro con più datori di lavoro, frazionando l’orario giornaliero o settimanale e che l’importo forfetario di 290 euro, come previsto dall’articolo 33 comma 3, lettera a, è riferito ad ogni datore di lavoro e che per ogni lavoratrice o lavoratore italiano, occupato presso più datori di lavoro, i contributi versati sono proporzionali alle ore di lavoro effettuate presso ogni datore di lavoro. impegna il Presidente della Giunta e l’Assessore competente 1. a sollecitare il Governo per conoscere in modo certo l’interpretazione: se la regolarizzazione del cittadino extracomunitario deve essere effettuata solo ed esclusivamente per i lavoratori occupati per tutti i tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della legge, ovvero anche per chi ha lavorato per un periodo più breve dei 3 mesi; se il pagamento forfetario di 290 euro per una lavoratrice o un lavoratore occupato presso diversi datori di lavoro deve essere effettuato da ogni singolo datore di lavoro per il valore intero di 290 euro, oppure rapportato ad ogni singolo orario effettuato presso ogni datore di lavoro; se in caso di pluralità di datori di lavoro per uno stesso lavoratore, in seguito ad interruzione del rapporto di lavoro, quale datore di lavoro dovrà sostenere le spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza, cosi come previsto dall’articolo 6 della presente legge che ha modificato il testo unico di cui al decreto legislativo 286/98 all’articolo 5 bis. 2. ad intervenire con un contributo a parziale copertura del versamento forfettario (almeno il 50%) a sostegno delle famiglie che procedono alla regolarizzazione di colf e badanti.
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