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  • 21 novembre 2011 - MOZIONE - COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE TECNICA PER LA RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VITA NELLE CARCERI MILANESI. in trattazione.

    Il Consiglio Comunale di Milano,
    Premesso che
    - il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, partecipando al Convegno ”Giustizia! In nome della legge e del popolo sovrano” promosso dal Senato il 28 luglio 2011 per indicare soluzioni alla grave crisi della giustizia penale e alle intollerabili condizioni di vita nelle comunità penitenzierie, dei detenuti per il sovraffollamento e di tutti gli operatori penitenziari per il sotto organico, ha dichiarato : ”E´ una questione di prepotente urgenza sul piano costituzionale e civile a cui la politica deve trovare soluzioni, non escludendo pregiudizialmente nessuna ipotesi che possa rendersi necessaria”;
    - giudizi analoghi sono stati espressi dal Presidente del Senato, dal Presidente della Corte dei Conti, dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, dal rappresentante del Presidente della Corte Costituzionale, dal Procuratore aggiunto di Venezia, già Presidente – come l´attuale Sindaco di Milano - della Commissione per la riforma del codice penale, oltre che dalle rappresentanze sindacali dei direttori delle carceri, della Polizia Penitenziaria, dei professionisti medici e psicologi, degli educatori e dei volontari;
    - ai massimi livelli delle Istituzioni repubblicane si fa dunque strada la consapevolezza che si tratta non solo e non tanto di intervenire per nobilissimi motivi ”umanitari”, ma di far cessare la flagrante illegalità in cui versa lo Stato italiano per la violazione in corso negli Istituti di prevenzione e pena delle norme sul trattamento delle persone a qualsiasi titolo private legittimamente della libertà personale ma non della loro dignità, norme chiaramente espresse nelle Convenzioni dell´ONU e del Consiglio d´Europa ratificate dall´Italia, nelle Risoluzioni del P.E. e nel Trattato dell´Unione Europea, nonché nella Costituzione e nelle leggi italiane, statali e regionali;
    Richiamando
    le principali norme sulla detenzione, vincolanti per l´Italia
    a partire dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell´Uomo, fatta a New York il 10 dicembre 1948, che all´Articolo 5 stabilisce: ”Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti”, norma che troviamo riaffermata e munita di strumentazioni di applicazione e di controllo sempre più stringenti nel diritto internazionale , nelle Convenzioni e nei Protocolli aggiuntivi e da qui - più lentamente – nelle legislazioni nazionali, quando si prenda coscienza della necessità di salvaguardare, con i diritti fondamentali e la dignità di ogni persona, anche se temporaneamente privata della propria libertà, la legittimità e l´onorabilità stessa di uno Stato di Diritto. :(procedure giudiziarie di garanzia, condizioni regolamentari di detenzione a garanzia della tutela della salute fisica e mentale, della continuità del processo educativo individuale) -
    - la Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
    degradanti, fatta a New York il 10 dicembre 1984;
    - le ” Regole minime per l´amministrazione della giustizia minorile” (Regole di Pechino) adottate dall´ONU il 29 novembre 1985;
    - la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (Art.3), fatta a Roma il 4 novembre 1950;
    - la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatta a Strasburgo il 26 novembre 1987;
    - le Regole penitenziarie europee, allegate alla Raccomandazione R (2006)2 (Artt. Da 1 a 9), rivolta agli Stati membri del Consiglio d´Europa, e adottata dal Comitato dei Ministri l’11 gennaio 2006
    (Art. 18.1: ”I locali di detenzione e, in particolare, quelli destinati al pernottamento dei detenuti, debbono soddisfare le esigenze di rispetto della dignità umana e, per quanto possibile, della vita privata, e rispondere ai requisiti minimi richiesti in materia di sanità e d’igiene, tenuto conto delle condizioni climatiche, in particolare per quanto riguarda la superficie, la cubatura d’aria, l’illuminazione, il riscaldamento e l’aerazione”).
    - la Raccomandazione del Comitato dei Ministri della Comunità Europea 12 febbraio 1987 “Regole minime per il trattamento dei detenuti” (Art. 1: ”condizioni materiali e morali che assicurino il rispetto della dignità umana”; Art. 4: ”ispezione regolare degli istituti e dei servizi penitenziari” per verificare i trattamenti; Art. 5: ”rispetto dei diritti individuali dei detenuti ... assicurato da una autorità giudiziaria o ogni altra autorità legalmente abilitata a visitare i detenuti”);
    - la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 18 dicembre 2000 ((2000/C 364/01), (Art.1: ”La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”; Art.3.1: ”Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica”); Art.4: ”Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti”;
    - la Costituzione della Repubblica italiana (Art. 27, c.3 : ”Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”;
    - la Legge n. 354/75 sul trattamento dei detenuti, ispirata ai principi enunciati nelle regole minime dell’ONU del 1955 e del Consiglio d´Europa del 1973;
    - il D.Lgs. 230/99 per il trasferimento della Sanità penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale, poi attuato mediante il DPCM 1 aprile 2008, concernente le modalità e i criteri per il trasferimento dal Ministero della Giustizia alle Regioni delle funzioni sanitarie svolte negli Istituti Penitenziari per adulti e per minori;
    - il DPR 30 giugno 2000, n.230 (Regolamento penitenziario);
    - il DPCM del 29 novembre 2001 (definizione dei LEA per quanto attiene alle attività sanitarie e socio-sanitarie a favore dei detenuti;
    - la Legge regionale 14 febbraio 2005, n.8 (Disposizioni per la tutela della salute delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia);
    - il DGR 8120 dell´1 ottobre 2008 (Primi provvedimenti per il passaggio della Sanità penitenziaria al SSN);
    - il Decreto 14230 della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia (Linee di indirizzo regionali per la sanità penitenziaria in attuazione del DGR 8120 dell´1 ottobre 2008);
    Considerato
    - che la Corte europea dei Diritti dell´Uomo ha più volte condannato l´Italia e il suo sistema
    giudiziario per l´irragionevole durata dei processi e, a partire dalla sentenza del 16 luglio 2009 sul caso Sulejmanovic c. Italia, sta accogliendo i ricorsi ex Art.3 della Convenzione europea sui Diritti dell´Uomo, per la riparazione dei danni non patrimoniali subiti per le condizioni ”crudeli e degradanti” imposte dal degrado delle carceri italiane;
    - che il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha ordinato allo Stato una analoga riparazione pecuniaria accogliendo il ricorso di un detenuto per l´estrema ristrettezza dello spazio della sua cella sovraffollata e per il mancato trattamento rieducativo, considerati come violazioni dei diritti umani;
    Preso atto
    - che la Presidenza del Consiglio dei Ministri con DPCM 13 gennaio 2010 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2010 ”conseguente all´eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale”, considerando ”la situazione di grave criticità conseguente al sovrappopolamento del sistema carcerario nazionale, causato dall´inadeguatezza delle strutture che ospitano gli Istituti di pena”; ”che la predetta situazione di criticità determina un grave rischio per la salute e l´incolumità dei soggetti detenuti presso gli istituti di pena”;
    ”ravvisata la necessità di procedere, in termini di somma urgenza ... al fine di assicurare la tutela della salute e la sicurezza dei detenuti, garantendo una migliore condizione di vita degli stessi e la funzione rieducativa della pena”; e ”tenuto conto che tali interventi, per il carattere di straordinarietà e di somma urgenza che rivestono, devono essere assunti anche nell´esercizio di poteri in deroga alla normativa vigente”;
    - che la Presidenza del Consiglio dei Ministri con DPCM 11 gennaio 2011 ”Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e´ stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l´utilizzo di mezzi e poteri straordinari” ha prorogato la dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2011 ”;
    - che il Ministro della Giustizia ha dichiarato il proprio impegno per la depenalizzazione dei reati di non particolare gravità sociale e per estendere le misure alternative al carcere, e si è impegnato a presentare entro ottobre al Consiglio dei Ministri il relativo Disegno di Legge;
    Accoglie nei limiti delle competenze del Comune
    l´autorevole sollecitazione del Presidente della Repubblica ad operare prontamente per riportare la
    situazione carceraria nel solco della legalità, per risolvere ”un’emergenza assillante dalle imprevedibili e forse ingovernabili ricadute, che va affrontata con i rimedi già messi in atto e con ogni altro possibile intervento”, sollecitazione rivolta a tutti coloro che hanno responsabilità politiche e amministrative, a qualsiasi livello, affinché ognuno faccia al meglio quanto di sua competenza;
    Consapevole
    - che le persone detenute a qualsiasi titolo nella Casa Circondariale di S. Vittore, nelle Case di Reclusione di Bollate e di Opera, nell´Istituto minorile Beccaria, nel CIE di via Corelli, sono cittadini e persone residenti sul territorio comunale di Milano, per i quali il Sindaco pro tempore ha il dovere di intervenire - come per coloro che risiedono o dimorano a Milano in stato di libertà - quale Ufficiale del Governo responsabile della tutela del pubblico interesse alla salute e all´igiene, con misure di prevenzione dei rischi di diffusione di malattie infettive tanto nella collettività penitenziaria quanto nella popolazione generale;
    - che a tal fine il Sindaco ha la necessità di accertare con una indagine ad hoc le condizioni di salute delle persone detenute, nonché di valutare la rispondenza delle strutture e delle singole celle alle norme di igiene edilizia vigenti nel Comune di Milano - per poter poi valutare l´opportunità di intervenire in qualità di ”autorità sanitaria locale”, e in questa veste, ai sensi dell´art. 32 della legge n. 833/1978 e dell´art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, eventualmente emanare ordinanze contingibili ed urgenti atte a fronteggiare le emergenze sanitarie e quelle relative all´igiene pubblica emerse attraverso l´indagine;
    Dichiara
    di far proprio l´orientamento assunto alla unanimità dal Consiglio regionale della Lombardia con l´ODG/1088 dell´8 febbraio 2005 in materia di rilevazione e controllo delle condizioni ambientali, abitative, sanitarie ed igieniche negli Istituti di Prevenzione e pena, ODG che impegnava la Giunta regionale della Lombardia:
    1) a disporre che le ASL, nelle ispezioni semestrali effettuate nelle case di reclusione e circondariali della Lombardia, rilevino anche le patologie dei cittadini detenuti presenti, in particolare delle patologie gravi e al limite della compatibilità con il regime detentivo, anche in relazione alle effettive condizioni di abitabilità della cella;
    2) a disporre che la rilevazione delle caratteristiche delle celle sotto il profilo igienico-sanitario, abbia un carattere oggettivo e quindi sia rapportata (anche effettuando misurazioni mirate sui ricambi d’aria, la temperatura, l’illuminazione, ecc.) ai parametri stabiliti dal Regolamento d’igiene edilizia vigente nel comune in cui è collocato l’istituto;
    3) a disporre che all’atto della ispezione siano rilevate le presenze effettive di cittadini detenuti, cella per cella, per verificare le condizioni di vivibilità di fatto, non limitandosi a riportare di volta in volta le dimensioni e il numero degli occupanti previsti in sede di progetto.
    Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio comunale di Milano
    Impegna il Sindaco e la Giunta a deliberare
    A. La formazione di una Commissione tecnica ad hoc con competenze, medico-sanitarie, di igiene edilizia e sicurezza degli impianti, per rilevare le condizioni oggettive di vita di tutti coloro che ”abitano” ristretti negli Istituti di Prevenzione e pena sul territorio del Comune di Milano (Opera, S. Vittore e Bollate), nell´Istituto per i minorenni ”Cesare Beccaria” e nel Centro di identificazione ed espulsione (CIE) di via Corelli.
    B. La Commissione sarà messa a punto dalla Giunta per la sua migliore efficacia operativa, ma con il minimo di oneri aggiuntivi per l´Amministrazione comunale; in prima approssimazione sarà composta dal personale degli Assessorati all´Urbanistica, alla Casa e Lavori Pubblici, alle Politiche sociali e Cultura della salute e – in raccordo con l´Assessorato alla Salute della Regione Lombardia – da medici dell´ASL Città di Milano. Le misurazioni per l´agibilità/abitabilità potranno essere svolte da personale tecnico dell´Assessorato alla Casa e Lavori Pubblici e dell´Ufficio di Igiene del Comune di Milano. La Giunta indicherà un Coordinatore responsabile delle attività della Commissione.
    C. Il Sindaco e gli Assessori comunali concorderanno lo svolgimento dei compiti di detta Commissione con il Magistrato di Sorveglianza, con il Direttore del DAP regionale e con il Presidente e l´Assessore alla Salute della Regione Lombardia, in particolare collaborando con la Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia anche per quanto riguarda la partecipazione dell´ASL Città di Milano alla rilevazione, attraverso il suo personale medico e specialistico – a partire dai Dirigenti sanitari degli Istituti – e di quello incaricato per legge alle verifiche semestrali delle condizioni strutturali, funzionali e igieniche nella Casa Circondariale di S. Vittore, nelle Case di Reclusione di Opera e Bollate, nell´Istituto per i minorenni Cesare Beccaria, e da estendere al Centro di identificazione ed espulsione di via Corelli.
    D. La Commissione in ciascuna struttura dovrà rilevare, cella per cella, il numero degli ospiti presenti e le condizioni di salute di ciascuno, aggiornando e acquisendo il ”diario clinico” di ciascun detenuto tramite accesso alla banca dati telematica presso l´Istituto o presso l´ASL. Gli agenti e gli altri operatori civili potranno chiedere anch´essi l´accertamento dello stato di salute.
    E. Contestualmente alla verifica sanitaria verrà svolta la verifica cella per cella delle condizioni di agibilità/abitabilità del locale, sulla base dei parametri previsti dal Regolamento comunale d´igiene per i locali di civile abitazione, effettuando le opportune misurazioni strumentali. Di ciascuna cella (e servizio igienico annesso) sarà indicato il numero di occupanti presenti alla data della rilevazione, le dimensioni (superficie utile e cubatura), gli occupanti previsti dal progetto e l´indice di affollamento risultante. Analoga valutazione riguarderà i locali dei servizi dell´Istituto, gli spazi per l´attività all´aperto, gli alloggi della Polizia penitenziaria, gli uffici e i laboratori.
    F. La Commissione, entro un tempo da valutare all´atto della sua istituzione, dovrà consegnare al Sindaco e agli Assessori competenti il materiale raccolto, e relazionare sui risultati al Consiglio comunale. La relazione e il materiale prodotto saranno inviati anche al Magistrato di Sorveglianza di Milano, al DAP regionale e alla Regione Lombardia.
    G. I dati analitici sulle condizioni abitative delle celle e quelle sanitarie di ciascun detenuto, accertate e registrate nel diario clinico e verificate e aggiornate dalla Commissione, saranno conservate nel rispetto della privacy e del segreto professionale. I detenuti potranno richiedere solo le informazioni che li interessano direttamente. Relazione e dati raccolti serviranno come base documentale di partenza per eventuali ulteriori iniziative.
    H. Sulla base del complesso dei dati oggettivi emersi, il Sindaco deciderà l´opportunità di
    intervenire come Ufficiale del Governo responsabile delle misure di prevenzione del rischio infezioni per la popolazione generale. Potrà altresì ordinare all´Amministrazione penitenziaria lavori urgenti per riportare l´abitabilità delle celle e degli altri locali a parametri legali, ovvero in caso di inadempienza potrà intervenire direttamente con poteri sostitutivi per eseguire i lavori, con successiva rivalsa.
    I. La relazione sulle condizioni di vita e di lavoro degli agenti della Polizia Penitenziaria e del personale civile sarà trasmessa anche al Ministero della Giustizia e ai Sindacati della P.P.
    Sollecita infine
    gli organi di informazione affinché promuovano una costante informazione sulla carta stampata e attraverso dibattiti e approfondimenti televisivi, necessari per allargare la partecipazione dei cittadini italiani alle scelte da compiere per risolvere il drammatico stato della giustizia e delle condizioni di vita e di lavoro nelle comunità penitenziarie.

    2 novembre 2011

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