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  • 25 febbraio 2005 - S. 3322 - Nuove norme in materia di prostituzione e modifiche al codice penale

    DISEGNO DI LEGGE

    d’iniziativa dei senatori BISCARDINI, BATTISTI, LABELLARTE, DATO, PIATTI, VICINI, CREMA e CORTIANA

    COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2005

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    Nuove norme in materia di prostituzione
    e modifiche al codice penale

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    Onorevoli Senatori. – La legge 20 febbraio 1958, n. 75, cosiddetta «legge Merlin», ispirata dalla necessità di adeguare la legislazione italiana alla Convenzione ONU del 21 marzo 1950, diede nuova regolamentazione in materia di prostituzione.

    Questa legge rappresentò una scelta culturale coraggiosa, per molti versi anticipatrice, basata su due capisaldi che sono ancora oggi validi:

    – criminalizzare ogni forma di sfruttamento, tratta, organizzazione e induzione alla prostituzione;

    – considerare la prostituzione un’attività legittima, vietando di conseguenza ogni forma di schedatura e registrazione delle prostitute.

    Molte furono e sono le menzogne dette sui presunti effetti negativi della legge Merlin. Si è attribuito alla legge n. 75 del 1958 la responsabilità dell’aumento della prostituzione, determinato invece dall’aumento della domanda, dalla povertà e marginalità dei soggetti che si prostituiscono, da una diffusa disinformazione e «cultura» sessuale consumistica della società. Si è attribuito alla legge n. 75 del 1958 la responsabilità dell’aumento delle malattie sessualmente trasmissibili, determinato invece prioritariamente da una diffusa disinformazione sanitaria che condiziona anche i rapporti non mercenari e correlati alla tossicodipendenza.

    Tuttavia è bene precisare che alcune scelte tecniche della legge n. 75 del 1958 tuttora in vigore ne hanno impedito una corretta interpretazione e l’esasperazione in ambito applicativo, dovuta alle preoccupazioni del tempo, hanno reso la vigente normativa anacronistica e non più utile a governare il fenomeno.
    La validità sostanziale dei presupposti per i quali il Parlamento approvò allora la legge Merlin induce a rimanere fedeli ai suoi princìpi generali, che devono essere rivalutati e storicizzati. Si ritiene pertanto opportuna una radicale riforma della materia, attraverso una nuova collocazione delle norme penali e l’abrogazione integrale della legge n. 75 del 1958.
    Questo disegno di legge si rende necessario dall’evoluzione del costume, dall’esigenza sempre più forte di intervenire per rimuovere le cause che favoriscono la prostituzione, ma soprattutto dall’esigenza di un intervento ormai improcrastinabile, teso a combattere in modo incisivo e severo lo sfruttamento della prostituzione.
    Per questa ragione mentre il disegno di legge conferma il principio già esplicitato della legge Merlin secondo il quale lo Stato vieta l’esercizio di case di prostituzione su tutto il territorio nazionale lo stesso consente l’esercizio individuale della prostituzione in abitazione di cui si abbia legittima disponibilità, senza intermediazione di altre persone.
    La nuova normativa propone una riforma del codice penale e colloca i reati in materia di prostituzione nella sede naturale di disciplina, ossia, tra i reati contro la persona, con ciò confermando l’indirizzo della recente riforma in tema di pedofilia e prostituzione minorile (legge 3 agosto 1998, n. 269), individuando quindi quale bene giuridico protetto la personalità individuale e la libertà di determinazione della persona e non già la moralità pubblica e il buon costume.
    Si intende offrire quindi una disciplina più organica alla materia, anche sotto il profilo sanzionatorio, con pene aggravate rispetto alla vigente normativa. Si intende altresì introdurre la figura del reato associativo in materia di prostituzione, prevedendo sanzioni ancor più rigorose contro le organizzazioni operanti nel traffico – anche internazionale – di prostitute e schiavi anche minorenni.
    Il disegno di legge mantiene, benchè riformate, alcune figure di illecito amministrativo a salvaguardia della pubblica tranquillità.
    Infine, il disegno di legge assegna alle regioni l’opera di assistenza e reinserimento sociale delle persone che intendono abbandonare l’esercizio della prostituzione.



    DISEGNO DI LEGGE

    Art. 1.

    1. La Repubblica promuove ogni iniziativa diretta a rimuovere le cause di ordine economico, sociale e culturale che favoriscono la pratica delle prostituzione.

    Art. 2.

    1. L’esercizio individuale della prostituzione non costituisce illecito penale, nè illecito amministrativo.

    2. È vietato l’esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato. Chiunque violi la presente disposizione è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
    3. Fatta salva la tutela della pubblica tranquillità e la disposizione di cui all’articolo 9, non è punibile chi per esercitare la prostituzione utilizzi una dimora privata di cui abbia la legittima disponibilità. Non è altrettanto punibile chiunque disponendo di una abitazione privata ospiti anche abitualmente e senza fini di lucro un’altra persona che, all’interno degli stessi locali. sia dedita volontariamente ed individualmente alla prostituzione.
    4. Non costituisce reato di favoreggiamento l’attività di assistenza prestata in qualunque forma a chi esercita la prostituzione ai sensi del comma 3.
    5. Non costituisce reato di favoreggiamento la concessione in locazione di beni immobili a persone che ivi esercitano individualmente la prostituzione, nè costituisce reato tollerare che, in locali anche aperti al pubblico di cui si ha la disponibilità a qualsiasi titolo legittimo, venga esercitata individualmente la prostituzione.

    Art. 3.

    1. Dopo l’articolo 604 del codice penale sono inseriti i seguenti:

    «Art. 604-bis. – (Reclutamento ed induzione alla prostituzione. Lenocinio). Chiunque recluti una persona al fine di obbligarla ad esercitare la prostituzione, induca una persona alla prostituzione o compia atti di lenocinio è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
    Art. 604-ter. – (Ricavo da prostituzione altrui). Chiunque ricavi, in via diretta, denaro od altra utilità, consegua ingiusto profitto o comunque sfrutti la prostituzione altrui è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
    Art. 604-quater. – (Fatto commesso all’estero). I reati di cui agli articoli 604-bis e 604-ter sono punibili anche se commessi da un cittadino italiano in territorio estero, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest’ultimo caso, il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo di anni cinque e quando vi è stata richiesta del Ministro della giustizia.
    Art. 604-quinquies. – (Reato associativo). Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 604-bis, 604-ter e 604-quater, la pena per coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l’associazione è della reclusione da otto a ventuno anni e della multa da euro 40.000 a euro 90.000. Per il solo fatto di partecipare all’associazione la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da euro 15.000 a euro 30.000.
    Art. 604-sexies. – (Circostanze aggravanti e attenuanti). Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, la pena per i reati di cui agli articoli 604-bis, 604-ter e 604-quater è della reclusione da sei a diciotto anni e della multa da euro 30.000 a euro 70.000 euro se il fatto è commesso in relazione a persona in condizioni di minorazione psichica naturale o provocata, ovvero da un ascendente, dal genitore adottivo o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge, da affini entro il secondo grado, da parenti entro il quarto grado collaterale, dal tutore o da persona cui la vittima è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia.

    La pena di cui al primo comma si applica altresì se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o di impiego, se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni e se il fatto è commesso ai danni di più persone.
    Nel caso previsto dall’articolo 604-quinquies, per l’imputato che si dissocia e si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, facilitando l’opera dell’autorità di polizia e dell’autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti, nell’individuazione o cattura dei colpevoli, la pena è diminuita fino alla metà».

    Art. 4.

    1. Alla condanna prevista per i reati di cui agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

    Art. 5.

    1. Le persone che esercitano la prostituzione e le persone che si avvalgono delle relative prestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora in possesso di regolari documenti d’identificazione, non possono essere accompagnate all’ufficio di Pubblica sicurezza.

    2. Chiunque eserciti la prostituzione in luogo pubblico in maniera da turbare la pubblica tranquillità è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro. Alla stessa sanzione soggiace chi si avvale delle altrui prestazioni in luogo pubblico ed in maniera da turbare la pubblica tranquillità.
    3. Le persone accompagnate presso l’ufficio di Pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge non possono essere sottoposte a visita medica o sanitaria.

    Art. 6.

    1. Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di persone che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, nè obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici.

    Art. 7.

    1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni dovranno disciplinate con apposita legge, nel quadro delle materie e delle funzioni trasferite dallo Stato alle regioni:

    a) le forme di assistenza e di reinserimento delie persone che intendono cessare l’esercizio della prostituzione con particolare riferimento i minori;

    b) le attività di studio, conoscenza, comunicazione e sostegno economico idonee alla prevenzione dell’esercizio della prostituzione;
    c) la forme di utilizzazione dei servizi di carattere sanitario, sociale e psicologico sia degli enti locali sia di associazioni e cooperative sociali e l’eventuale istituzione di nuovi servizi a favore delle persone che esercitano la prostituzione delle persone che manifestino la volontà di cessare l’attività di prostituzione e di chiunque voglia usufruirne;
    d) l’istituzione di programmi di protezione ai sensi della normativa vigente per i soggetti che collaborano efficacemente con l’autorità di polizia o giudiziaria.

    Art. 8.

    1. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, è abrogata.

    2. Gli articoli 537 e 538 del codice penale sono abrogati. Restano altresì abrogati gli articoli da 531 a 536 del medesimo codice.

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