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  • 10 marzo 2005 - S. 3338 - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori da parte di coppie conviventi e persone singole

    DISEGNO DI LEGGE

    d’iniziativa del senatore BISCARDINI

    COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2005

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    Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori da parte di coppie conviventi e persone singole


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    Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge propone importanti modifiche all’istituto della adozione, estendendo la possibilità di adottare un minore alle coppie conviventi e alle persone singole. Tale estensione risponde alla necessità di armonizzare la normativa in vigore con i cambiamenti già in atto nella società, affrontando il tema delle adozioni soprattutto dal punto di vista della necessità di dare ai minori soli migliori opportunità affettive, sociali ed economiche. L’obiettivo è quello di ridurre al minino l’utilizzo degli istituti di assistenza, garantire ad ogni essere umano, specie se minore ed indifeso, le condizioni di una vita dignitosa e facilitare la possibilità per i minori abbandonati di vivere all’interno di un nucleo familiare e di vivere un rapporto affettivo anche con un una coppia di fatto o una persona non sposata.

    La legge vigente, prevede per le persone singole la possibilità di ottenere l’affidamento di un minore, ma non di adottarlo, con evidenti disagi per entrambi. La riformulazione, in particolare, dell’articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, affronta la questione, consentendo anche a coppie conviventi e persone singole di ottenere l’adozione del minore.
    L’istituto dell’adozione, che deve aver un valore in sè avendo come prioritario l’interesse del minore, non si coniuga necessariamente con il concetto tradizionale di famiglia quale unione di due persone di sesso diverso che abbiano contratto matrimonio.
    Conseguentemente il Parlamento non può ignorare i cambiamenti che si sono verificati e si verificano all’interno della nostra società, e deve prendere atto dell’importanza sociale che rivestono le coppie conviventi ma anche il ruolo educativo che può svolgere nei confronti del minore una persona sola.
    Dopo l’introduzione del divorzio che ha già modificato l’istituto del matrimonio, sempre più frequentemente si è posto il problema dell’educazione dei figli da parte di un solo genitore. È sempre più usuale vedere madri o padri crescere i loro figli da soli, senza far mancare loro l’affetto, le cure e le attenzioni necessarie per una crescita ed uno sviluppo armonico della persona.
    In una società così profondamente mutata e caratterizzata dalla presenza di singoli con prole, non risulta logico impedire ad una persona singola, che offra le garanzie previste dalla legge e che sia in possesso dei requisiti previsti, l’adozione di un minore.
    Il presente disegno di legge al fine di favorire l’adozione dei minori, valorizza il ruolo che possono avere le coppie conviventi e i nuclei familiari formati da una sola persona.
    Obiettivo importante del presente disegno di legge è quello di favorire e promuovere l’adozione a persone singole di minori di età superiore a otto anni. Questa modifica risulta motivata dalla necessità che anche minori, non più piccolissimi, possano più facilmente essere adottati e quindi costruire relazioni affettive vere in una prospettiva di crescita positiva e più sicura, fuori dagli istituti educativi assistenziali. Ciò in considerazione del fatto che, purtroppo, le coppie preferiscono adottare solo minori molto piccoli, lattanti o non ancora del tutto divezzati, nella speranza o forse presunzione che solo così si possa costruire un rapporto di tipo familiare e genitoriale.
    Pertanto con il presente disegno di legge la persona singola è considerata una risorsa per lo sviluppo affettivo e sociale del bambino non ancora adottato, per il minore che non ha avuto la possibilità di costruire legami affettivi forti. Anche una persona singola può sviluppare nel minore quella «sicurezza della dipendenza», considerata la base per lo sviluppo nel bambino della fiducia nell’ambiente e in se stesso.
    Una persona singola, alla pari di un coniuge o di un convivente rimasti soli, decidendo di essere genitore di un minore adottato, partecipa all’evoluzione dell’identità personale del bambino, assicurando tutto l’appoggio affettivo e materiale necessario al minore stesso.



    DISEGNO DI LEGGE

    Art. 1.

    1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) l’articolo 6 è così sostituito:
    «Art. 6. – 1. L’adozione è consentita, a coniugi uniti in matrimonio, a coppie conviventi o ad una persona singola, che risultino in grado di assicurare al minore il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

    2. L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di cinquantacinque anni l’età dell’adottando.
    3. I limiti di cui al comma 2 possono essere derogati qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
    4. Il tribunale per i minorenni favorisce l’adozione a persone singole, di minori di età superiore a otto anni.
    5. Agli adottanti sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell’adozione l’avere già adottato un fratello dell’adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all’adozione di minori che si trovano nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
    6. Nel caso di adozione di minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie e dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all’inserimento sociale, fino all’età di diciotto anni dell’adottante»;

    b) all’articolo 9, comma 2, le parole: «una famiglia affidataria» sono sostituite dalle seguenti: «gli affidatari come definiti dall’articolo 2, comma 1»;

    c) all’articolo 22:

    1) al comma 1, la parola: «coniugi» è sostituita dalla seguente: «adottanti»;

    2) al comma 5, dopo le parole: «le coppie» sono inserite le seguenti: «o tra le persone singole»;

    d) all’articolo 25:
    1) al comma 1, le parole: «i coniugi adottanti», sono sostituite dalle seguenti: «gli aspiranti all’adozione», e le parole «della coppia prescelta» sono sostituite dalle seguenti: «della coppia o della persona prescelta»;

    2) al comma 2, la parola «coniugi», è sostituita dalla seguente: «soggetti»;
    3) al comma 3, le parole: «coniugi affidatari», sono sostituite dalle seguenti: «soggetti affidatari»;
    4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

    «4. Se uno degli adottanti muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottativo, l’adozione nell’interesse del minore, può essere ugualmente disposta nei confronti dell’altro componente, qualora ne faccia istanza. Nel caso in cui l’adottante sia una persona singola decide il tribunale per i minorenni competente»;
    5) al comma 5, le parole: «i coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «gli adottanti» e le parole: «il coniuge o i coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «l’adottante o gli adottanti»;

    6) al comma 6, le parole: «ai coniugi adottanti», sono sostituite dalle seguenti: «all’adottante o agli adottanti»;

    e) all’articolo 28:
    1) al comma 1, le parole: «i genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «alla coppia adottante o al singolo»;

    2) al comma 4, le parole: «ai genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «alla coppia adottante o al singolo»;
    3) al comma 8, le parole: «i genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «la coppia adottante o la persona singola»;

    f) all’articolo 31, comma 3:
    1) alla lettera d), le parole: «agli aspiranti genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «alla coppia che ha richiesto l’adozione o alla persona singola»;

    2) alla lettera f), le parole: «ai futuri genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «alla coppia che ha richiesto l’adozione o alla persona singola»;
    3) alla lettera h) le parole: «i coniugi affidatari o i genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «la coppia o la persona singola, che ha ottenuto l’affidamento o l’adozione»;

    g) all’articolo 35:
    1) al comma 4, le parole: «ai princìpi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori» sono sostituite dalle seguenti: «ai criteri stabiliti dalla presente legge», le parole: «nella nuova famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «presso la persona singola o la coppia che ha richiesto l’adozione» e le parole: «nella famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «presso la coppia o la persona singola»;

    2) al comma 6, lettera e), le parole: «nella famiglia adottiva» sono sostituite dalle seguenti: «presso la coppia o la persona singola che ha ottenuto l’adozione»;

    h) all’articolo 37, comma 1, le parole: «ai genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «alla coppia adottante o alla persona singola»;

    i) all’articolo 39, comma 2, le parole: «dei coniugi interessati» sono sostituite dalle seguenti: «degli interessati».
    l) all’articolo 39-bis, comma 2, le parole: «le coppie» sono sostituite dalle seguenti: «coloro che»;
    m) all’articolo 39-ter, comma 1, lettera b), le parole: «i coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «la coppia adottante o la persona singola».

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