Mondoperaio
Associazione Riaprire i Navigli



  • 31 gennaio 2006 - Atto n. 1-00373 - Raccolta firme per la candidatura alle elezioni politiche

    Seduta n. 949

    MARINI , BRUTTI Massimo , MANZIONE , BOCO , MORANDO , PAGANO , LABELLARTE , TURCI , RIPAMONTI , CREMA , MANIERI , DEBENEDETTI , BISCARDINI , CASILLO , TURRONI
    Il Senato,


    premesso che:


    in seguito alle novità introdotte dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, il comma 2 del nuovo art. 18-bis del Testo unico della legge elettorale per la Camera e il nuovo comma 3 dell’art. 9 del Testo unico relativo al Senato esentano dalla raccolta delle firme per le candidature alle elezioni politiche partiti o gruppi politici che abbiano già dimostrato una reale rappresentatività (essendosi costituiti in gruppi parlamentari o, se collegati in coalizione ad almeno due partiti o gruppi con tale requisito, avendo anche ottenuto un seggio nelle ultime europee) al fine di evitare un onere ritenuto inutile e burocratico; individuano poi un ulteriore vincolo non del tutto chiaro per accedere a tale esenzione nel carattere identico del contrassegno utilizzato;

    a seconda delle interpretazioni astrattamente possibili rischiano di determinarsi esiti incongrui alla finalità della disposizione; se, infatti, il carattere identico del simbolo dovesse essere interpretato in modo assolutamente rigido, verrebbero ad essere escluse dall’esenzione non solo le liste relative a soggetti politici del tutto nuovi a cui il legislatore intende richiedere la prova di una reale rappresentatività, ma anche soggetti politici già esistenti e che intendessero presentarsi in modo aggregato ad altri, in una logica coerente con sistemi elettorali che prevedono l’accesso ai seggi solo per chi superi determinate soglie di esclusione,


    impegna il Governo:

    a chiarire che l’esenzione dalla raccolta delle firme riguarda anche soggetti già singolarmente titolari di detta esenzione che intendano utilizzare un simbolo del tutto o parzialmente diverso da quelli tradizionali, anche perché risultanti da una decisione comune a più soggetti già singolarmente titolari della esenzione;

    oppure, qualora si ritenga che il caso sub a) non sia espressamente previsto dalla legge, ad emanare un decreto-legge che superi la illogicità di quel vincolo evitando una grave incertezza all’inizio del procedimento elettorale.

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