Mondoperaio
Associazione Riaprire i Navigli



  • 08 novembre 2005 - Atto n. 3-02338 - Sovraffollamento degli Istituti penitenziari

    Seduta n. 891

    BISCARDINI - Al Ministro della giustizia. -
    Premesso che:

    la già difficile situazione in cui versa il sistema carcerario italiano è aggravata dal sovraffollamento degli istituti penitenziari, in ragione anche dell’alto numero di detenuti stranieri che hanno raggiunto alla data del 30 giugno 2005 il numero di 19.071 sul totale di 59.125, pari al 32% (dati del sito ufficiale del Ministero della giustizia);

    anche per garantire una diversa qualità della vita nelle carceri, nonché per ragioni di sicurezza e sociali, è necessario utilizzare tutti gli strumenti per ridurre la presenza di detenuti negli istituti penitenziari;

    il comma 5 dell’art. 16 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, prevede che “nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l’espulsione”;

    per tale espulsione è competente il magistrato di sorveglianza una volta acquisite le informazioni degli organi di polizia sull’identità e sulla nazionalità dello straniero;

    le difficoltà nell’applicazione dell’art. 16 del Testo Unico dipendono prioritariamente dalla impossibilità di accertare in tempi rapidi le generalità e la nazionalità del detenuto, anche in considerazione del fatto che gli Uffici immigrazione si occupano di tutte le pratiche relative agli stranieri e che la verifica necessaria all’esperimento delle procedure coinvolge le autorità consolari dei paesi stranieri spesso non interessate al rimpatrio dei propri cittadini detenuti;

    ai sensi dell’articolo 35 del regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, deve essere favorito nei confronti dei cittadini stranieri l’intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato;

    molte realtà carcerarie dispongono di un numero estremamente ridotto di operatori di mediazione culturale rispetto alle esigenze e alla gravità della situazione, ormai insostenibile;

    in tali situazioni il sistema carcerario non è in grado di garantire il principio di rieducazione né dei cittadini italiani né dei cittadini stranieri;

    è evidente il ritardo con il quale il Ministero della giustizia sta affrontando questa emergenza, che deve essere risolta con urgenza per evitare un progressivo deterioramento,


    si chiede di conoscere quali interventi siano stati assunti e quali siano stati previsti, in coordinamento con il Ministero dell’interno, per consentire ai magistrati di sorveglianza l’applicazione della norma e quali siano le risorse a disposizione dell’Amministrazione penitenziaria finalizzate all’attivazione di convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato per gli interventi di mediazione culturale.

    torna indietro »