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Associazione Riaprire i Navigli



  • 11 novembre 2005 - Atto n. 2-00793 - Rilancio e stabilità del Teatro alla Scala e della sua Fondazione

    Seduta n. 896

    FRANCO Vittoria , MACONI , PIZZINATO , ACCIARINI , PILONI , TESSITORE , ZAVOLI , PIATTI , MODICA , D´ANDREA , SOLIANI , DANIELI Franco , DONATI , DALLA CHIESA , PETRINI , MALABARBA , BISCARDINI , RIPAMONTI , MANIERI , CORTIANA , BAIO DOSSI , PAGLIARULO , TOGNI - Al Ministro per i beni e le attività culturali. -
    Premesso che:

    il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala ha provveduto recentissimamente a individuare nella Camera di Commercio di Milano il quarto dei membri di “diritto” del Consiglio di Amministrazione, a seguito di una modificazione dello statuto (art. 7 del nuovo statuto);

    l’eventuale presenza di un rappresentante dell’Amministrazione provinciale di Milano sarebbe subordinata ad un allargamento del Consiglio di Amministrazione da sette a nove membri, affidato ad una legge nazionale che modificasse le norme che attualmente regolano la materia;

    la Camera di Commercio, pur disponendo di una nomina diretta nel prossimo CdA, risulterebbe esentata dal corrispondere la quota di finanziamento biennale prevista dalla legge (8 per cento del Fondo trasferito dallo Stato);

    il citato obbligo di legge non risulta essere richiamato tra i requisiti annoverati per far parte dei “soci di diritto”, mentre lo sarebbe per i membri di nomina dell’Assemblea dei Soci;

    il Consiglio di Amministrazione che sarà rinnovato a partire dal 14 novembre, scadendo il triennio di carica il 16 novembre prossimo, ha inoltre provveduto a fare approvare una nuova norma statutaria per la definizione delle modalità e dei titoli previsti per la presentazione delle candidature alle cariche della Fondazione, diritto che è stato ristretto ai soli fondatori titolari di un diritto di voto permanente definibili in coloro che versino l’8% del finanziamento dello Stato, come previsto dalla legge (per la Scala ammontante a 5.400.000 euro), nonché abbiano versato anche un importo non inferiore a 5.200.000 euro in un´unica soluzione ovvero nell’arco di tempo massimo dei quattro anni precedenti (art. 6.7-bis dello Statuto, come modificato unitamente all’articolo 6.5, lettera b), con ciò compromettendo il diritto alla partecipazione della Provincia di Milano o di altri soci che non provvedano a versare in un’unica soluzione l’intera quota ultimamente inserita in Statuto di 5.200.000 mila euro, quando non vi abbiano provveduto nei quattro anni precedenti;

    a giudizio degli interpellanti trattasi di una sorta di sbarramento adottato tramite modifica statutaria, volta a perpetuare il diritto dei soci fondatori e a definire requisiti selettivi non oggettivi, bensì di favore, nei confronti di Enti in grado di avvalersi di una norma ad hoc introdotta per via modificativa dello Statuto, benché intervenuta e interveniente a seguito dell’adozione di una procedura che darà corso a impugnazioni e ricorsi, esponendo il prossimo consiglio di Amministrazione, qualora nominato secondo la procedura riformata sopramenzionata, ad una stagione di probabile instabilità;

    tale procedura per l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione potrebbe danneggiare la Scala, in quanto gli sbarramenti economici introdotti per l’ammissione all’ingresso di nuovi soci (10.600.000 euro versati) rischiano di compromettere le disponibilità di nuovi soggetti che si ripromettessero di conferire nuovi apporti economici alla gestione del Teatro, in una condizione peraltro precaria e critica della sua vita; infatti diverso è stato il trattamento per gli altri soci che in passato hanno potuto produrre il versamento di 10 miliardi di vecchie lire, oggi 5.200.000 euro, avvalendosi di una rateizzazione nel quadriennio;

    risulta agli interpellanti che il CdA uscente della Fondazione Teatro alla Scala abbia approvato un ordine del giorno con il quale si chiede al Governo di introdurre in legge finanziaria una norma di modifica della legge nazionale sulle fondazioni liriche che allarghi da sette a nove il numero dei componenti il CdA, norme che, benché ordinamentali, non risolverebbero comunque i problemi determinati dalla introduzione delle modifiche dello Statuto della Fondazione alla Scala di cui sopra, conseguentemente impugnabili dai soggetti esclusi o escludendi (a principiare dalla Provincia di Milano),

    si chiede di sapere:

    quali siano al riguardo gli intendimenti del Governo al fine di garantire il rilancio e la stabilità del Teatro alla Scala e della sua Fondazione;

    se il Governo ritenga appropriata la procedura adottata dalla suddetta Fondazione per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e se ritenga tale procedura applicabile senza che alcuna modificazione della legge nazionale sia intervenuta per consentire l’applicazione delle revisioni delle vigenti leggi in materia e conseguentemente delle recenti revisioni statutarie;

    se il Governo non ritenga di rimuovere gli ostacoli che il nuovo Statuto della Fondazione Teatro alla Scala, se e in quanto applicabili nella immediatezza del rinnovo del Consiglio, introduce alla presenza di un rappresentante della Provincia di Milano e di altri eventuali soci pubblici o privati, per quanto riferibile alla prevista limitazione dei soci fondatori;

    se il Governo non intenda richiamare la Fondazione, in attesa della approvazione del nuovo Statuto da parte del Ministero vigilante e della registrazione dello stesso presso la Corte dei Conti, alla previsione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione sulla base dello Statuto come risultante dalle norme e dagli accordi previgenti le surrichiamate modifiche;

    se il Governo non intenda avvalersi di un parere di giuristi di notoria fama al fine di fugare ogni possibile dubbia interpretazione delle modifiche statutarie introdotte che dovesse compromettere il futuro buon nome e il buon funzionamento della Fondazione Teatro alla Scala di Milano.

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