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  • 05 luglio 2005 - Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di regolarizzazione di lavoratori stranieri

    Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge nasce dall’esigenza di apportare modifiche al testo unico sull’immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dalla palese difficoltà di gestire il fenomeno dell’immigrazione clandestina con il solo meccanismo delle espulsioni.

    Dopo l’entrata in vigore della legge 30 luglio 2002, n. 189, che ha consentito la regolarizzazione di un numero consistente di immigrati già presenti nel nostro paese con un lavoro, seppur in nero, è necessario sottolineare come il problema della regolarizzazione dei clandestini non può considerarsi risolto.
    Di fronte ad un fenomeno molto complesso, non è pensabile non affrontare con pragmatismo almeno gli aspetti più semplici del problema, ben sapendo che questi non possono essere risolti, come si è detto, con le sole espulsioni, né tanto meno può essere risolto con la sola politica delle quote che risulta peraltro insufficiente a coprire la domanda di lavoro della nostra economia.
    A distanza di due anni dalla citata legge n. 189 del 2002, bisogna ammettere che l’effetto sanatoria è finito e occorre prendere atto che l’esigenza di regolarizzare quei cittadini stranieri che, pur venuti in Italia in modo irregolare adesso hanno un lavoro, si manifesta come urgente sul terreno sia economico sia sociale.
    In Italia, nonostante gli effetti della legge n. 189 del 2002, vivono ancora numerosi stranieri il cui ingresso è avvenuto senza la sussistenza di requisiti per ottenere un regolare permesso di soggiorno, pur disponendo oggi di un lavoro e di un’abitazione. Ma purtroppo in assenza di una regolarizzazione, queste persone vivono in una condizione di emarginazione, ai confini della legalità, impossibilitati ad avere un lavoro regolare, residenti in unità immobiliari senza regolare contratto di affitto e prive di assistenza sanitaria.
    La regolarizzazione di stranieri senza permesso di soggiorno, ma incensurati, e già in possesso di un’attività lavorativa e di un alloggio, rimane una necessità percepita dalla maggioranza degli italiani, che deve essere risolta con nuovi strumenti legislativi per evitare che lo stato di illegalità e disagio sociale vada a potenziare i fenomeni di criminalità.
    Obiettivo di questo disegno di legge è favorire la separazione degli stranieri venuti in Italia alla ricerca di un lavoro, da coloro che invece arrivano al seguito o sono «arruolati» da organizzazioni criminose.
    Molti datori di lavoro stanno ancora chiedendo, nonostante le regolarizzazioni ammesse dalla legge n. 189 del 2002, di poter utilizzare i lavoratori stranieri, ancora privi di permesso di soggiorno, che hanno già acquisito una professionalità nelle proprie aziende.
    Questo disegno di legge si propone pertanto di integrare l’attuale legislazione, evitando la complessa procedura del rimpatrio e facendo in modo che il datore di lavoro, che ha assunto irregolarmente un clandestino, incensurato ed in possesso di abitazione, lo possa regolarizzare senza compiere un reato ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.



    DISEGNO DI LEGGE

    Art. 1.
    1. All’articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
    «1-bis. Fuori dei casi di cui al comma 1, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri che, essendovi entrati, sono incensurati, abbiano in corso un rapporto di lavoro subordinato, anche di fatto, e dimostrino di avere un’idonea collocazione abitativa».

    Art. 2.
    1. All’articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
    «2-ter. Nelle circostanze di cui al comma 1-bis, e con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione, il datore di lavoro, presenta, al questore della provincia in cui egli ha il domicilio fiscale, denuncia di instaurazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro che presenti la denuncia di cui al primo periodo prima dell’iscrizione del suo nominativo nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale non è punibile per i reati relativi al rapporto di lavoro denunciato. La denuncia esonera altresì il datore di lavoro dalle sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti in materia previdenziale».

    Art. 3.
    1. All’articolo 13, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «ai sensi dell’articolo 10» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto disposto all’articolo 5, comma 1-bis».

    Art. 4.
    1. Quando la richiesta del permesso di soggiorno è presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato della presente legge, il datore di lavoro deve apporre la propria firma alla richiesta del lavoratore ed esibire la documentazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro.

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